È stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR 600/73 (salvo opzione per il regime ordinario di contabilità).Per effetto della modifica, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:

  • 500.000 euro (prima 400.000 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro (prima 700.000 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Decorrenza dei nuovi limiti

I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall'1.1.2023.Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80 con riferimento ad un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno percepito (o conseguito) ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato.

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